“L'impronta” Associazione Animalista
Art. 1) Costituzione e denominazione
E' costituita una associazione senza fini di lucro denominata “L'impronta” Associazione Animalista.
L'Associazione - agli effetti fiscali - assume qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale. L'Associazione è indipendente da ogni e qualsiasi organizzazione politica.
Art. 2) Sede
L'Associazione ha sede in Monteroni di Lecce (LE) alla via Trieste, 131.
Art. 3) Durata
L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 4) Oggetto e scopo
L'Associazione persegue finalità di tutela e difesa del patrimonio faunistico, zootecnico e ambientale, di difesa dei diritti e del benessere degli animali. L'attività principale dell'Associazione, pertanto, consiste nel:
Art. 5) Patrimonio ed entrate dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l'Associazione trae le risorse economiche dalle seguenti entrate:
A) dalle quote associative e contributi degli aderenti;
B) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
C) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
D) da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
E) da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
F) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.
Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione.
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento, dell'Associazione, né in caso di morte o esclusione dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione per il fondo di dotazione.
Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili.
Art. 6) Attività di volontariato e organizzazione
L'Attività dell'Associazione è svolta prevalentemente attraverso i volontari che operano in modo personale, spontaneo, gratuito e solidale. Tale attività non può essere retribuita, possono soltanto essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente fissati dall'Associazione stessa.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione stessa come pure con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
Art. 7) Soci
1. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
- fondatori
- ordinari
- sostenitori
- onorari
- giovanili
2. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividano e intendano sostenere i fini dell'Associazione e che non svolgano attività incompatibili o contrastanti con i fini dell'Associazione.
3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e avviene con la presentazione di una richiesta scritta e il versamento della quota associativa rinnovabile annualmente.
4. L'accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del Consiglio Direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata.
5. Perdita della qualifica di socio:
- automaticamente, per mancato versamento della quota associativa annuale;
- dimissioni scritte, indirizzate al consiglio direttivo;
- esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi. L'esclusione ha effetto immediato dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento. Le dimissioni o le esclusioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.
6. I soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.
7. I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'Associazione attraverso il versamento della quota annuale.
8. I soci sostenitori sono coloro che corrispondono all'Associazione cospicue donazioni.
9. I soci onorari sono coloro che vengono nominati dall'assemblea su segnalazione del Consiglio Direttivo per essere stati particolarmente meritevoli ed esperti nel campo eco-animalista o che con la loro attività abbiano contribuito all'affermazione dell'Associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e hanno diritto di voto in tutte le assemblee.
10. I soci giovanili sono coloro che hanno una età inferiore ai diciotto anni, essi hanno diritto al versamento di una quota associativa inferiore a quella di socio ordinario che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
11. Tutti i soci, esclusi quelli giovanili, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci, per la nomina del consiglio direttivo.
12. In considerazione della specificità dell'oggetto sociale e delle particolari competenze e conoscenze richieste ai componenti degli organi direttivi dell'Associazione e per il corretto espletamento del suo governo nonché l'efficace perseguimento del fine sociale, hanno diritto a concorrere alle cariche elettive tutti i soci maggiorenni in regola con l'iscrizione che abbiano maturato, alla data della propria candidatura, una permanenza continuativa, svolgendo attività e partecipando attivamente all'organizzazione, alla vita e alla gestione dell'Associazione, di almeno tre anni decorrenti dalla prima iscrizione. E' data facoltà al Consiglio Direttivo, con voto unanime, di abbreviare tale periodo per quei soci che manifestino l'idoneità nonché la capacità a poter ricoprire tali incarichi.
Art. 8) Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
Art. 9) Assemblea dei soci
1. L'assemblea è composta da tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale.
2. L'assemblea è convocata dal presidente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, mediante avviso affisso nella sede sociale almeno 20 giorni prima della data stabilita, e con altri mezzi di comunicazione, almeno cinque giorni prima, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, giorno e ora della riunione fissati sia per la prima che per la seconda convocazione.
3. L'assemblea può essere convocata anche su richiesta di due componenti del consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.
4. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
5. L'assemblea ordinaria:
6. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta.
7. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. Essa è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con il voto favorevole dei ¾ dei presenti.
8. Ogni socio ha diritto ad un voto e, se consentito dalla legge, può rappresentare con delega scritta solo un altro socio.
9. L'assemblea è presieduta dal presidente ed in sua assenza dal vice presidente. Il verbale dell'assemblea è redatto dal segretario.
10. Le deliberazioni dell'assemblea sono affisse nella sede sociale per un periodo di quindici giorni dalla data della deliberazione stessa.
11. L'assemblea ordinaria dei soci elegge, su proposta del Presidente dell'Associazione, il presidente dell'assemblea: le candidature alle cariche elettive devono essere comunicate per iscritto al Presidente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea e formalizzate nel corso della stessa con l'apposizione delle firme di almeno20 soci presenti. Le mozioni devono essere presentate in forma scritta al Presidente entro 60 giorni dall'inizio dell'Assemblea, e devono essere sottoscritte nel corso della stessa da almeno 20 soci presenti all'Assemblea. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere comunicate per iscritto al Presidente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea e formalizzate nel corso della stessa con l'apposizione delle firme di almeno 20 soci presenti.
Art. 10) Consiglio Direttivo
1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre elementi ad un massimo di cinque elementi eletti tra tutti gli associati aventi diritto al voto e che siano soci da almeno un anno; il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario-Tesoriere e da due Consiglieri. Il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere verranno eletti nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo successiva all'Assemblea.
2. Il Consiglio dura in carica cinque anni e può essere rieletto. Se nel corso dell'anno solare vengono a mancare uno o più Consiglieri ( per dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi), si procederà a cooptazione tra i soci regolarmente iscritti. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto sarà determinante il voto del Presidente.
4. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, autorizzando le relative entrate e le spese nei limiti delle somme stanziate per i diversi titoli del bilancio preventivo.
5. Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti egli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni. E' sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.
6. Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Egli può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendone allo stesso, alla prima riunione, per l'opportuna ratifica e l'inserzione nel libro verbali.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
8. Il Segretario-Tesoriere cura la gestione della cassa e del patrimonio dell'Associazione, ne tiene la contabilità, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la tenuta e la stesura dei libri dell'Associazione.
9. I Revisori dei conti (se previsti) sono nominati dall'Assemblea ordinaria, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il loro compito consiste nel controllare e rivedere i libri di amministrazione nonché il rendiconto e il preventivo annuale che essi debbono accompagnare con una relazione illustrativa. Potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo.
10. Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche e gratuite.
Art. 11) Avanzi di Gestione
1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 12) Articolazione dell'Associazione
Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può affiancarsi ad istituzioni similari o ideologicamente affini, associarsi ad organizzazioni internazionali e nazionali, sulla base del proprio atto costitutivo e statuto e previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art.13) Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni similari che operino nel campo della tutela degli animali. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Art.14) Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.